Infortuni - malattia
L'assicurazione individuale contro gli infortuni offre alle persone sottoposte alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), p. es. i salariati, una copertura assicurativa contro le conseguenze economiche risultanti da infortuni professionali e non professionali, come pure da malattie professionali (ai sensi della LAINF).
Per tutte le altre persone (p. es. casalinghe, pensionati, bambini ecc.) la copertura assicurativa si estende alle conseguenze economiche di tutti gli infortuni della vita quotidiana, come pure alle malattie professionali (ai sensi della LAINF).
Possono essere stipulate le seguenti prestazioni:
- Capitale in caso di morte (assicurazione di somme): Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la compagnia versa una somma convenuta in precedenza (capitale in caso di morte) ai beneficiari designati nella polizza.
- Capitale d'invalidità (assicurazione di somme): Se un infortunio ha come conseguenza un danno fisico o mentale presumibilmente definitivo, la compagnia versa una somma convenuta in precedenza (capitale d'invalidità).
- Indennità giornaliera (assicurazione di somme): In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la compagnia versa l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile deducendo l'eventuale termine d'attesa convenuta.
- Indennità giornaliera d'ospedalizzazione (assicurazione di somme): La compagnia versa l'indennità convenuta per tutta la durata della degenza ospedaliera necessaria causata da un infortunio.
- Spese di cura (assicurazione danni):
- Trattamento e soggiorno nella prima classe (reparto privato) o nella seconda classe (reparto semiprivato) di un ospedale
- Trattamento ambulatoriale
- Cure mediche
- Mezzi ausiliari come per esempio occhiali, protesi e mezzi ausiliari ortopedici
- Sostituzione o riparazione dei mezzi ausiliari
- Viaggio, trasporto e salvataggio
- Pulizia e sostituzione di vestiti
Copertura complementare alla cassa malati: la compagnia si assume i costi delle spese di cura non coperti dalla cassa malati (ad esclusione della partecipazione alle spese della cassa malati).
Copertura in complemento alla LAINF: la compagnia si assume la parte di spese non coperta dalla LAINF.
Copertura integrale: la compagnia si assume le intere spese di cura.